02/02/2012
DAL 2013 VERIFICA SOLO ON LINE DEI REQUISITI DI GARA
Dal 2013 i concorrenti non potranno più essere obbligati a comprovare quanto dichiarato in
sede di autocertificazione. L’impresa potrà partecipare alla gara fornendo semplicemente
l’autodichiarazione riferita al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, sarà poi la
Stazione Appaltante a dover verificare che quanto dichiarato corrisponda al vero.Lo strumento
che verrà attivato a questo scopo è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso
l’AVCP.La Banca conterrà tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e
consentirà un notevole snellimento della fase di verifica delle offerte.
Di seguito il commento dell’OICE:
Una delle principali novità contenuta nella bozza di decreto-legge sulle semplificazioni (che
dovrebbe essere approvato nel Consiglio dei Ministri di venerdì) è rappresentata dalla istituzione
presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici della Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
che dovrà essere attiva a partire dal primo gennaio 2013. l norma che istituisce la BDNCP viene
incontro ad una espressa richiesta OICE che da tempo chiede che siano messe on line le banche
dati in possesso dei documenti utili alla verifica dei requisiti dichiarati in gara.
Da inizio 2013 la BDNCP dovrà acquisire tutta la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario che vengono chiesti
per partecipare a procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Sarà poi l'AVCP a mettere a punto, con propria deliberazione, i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella predetta Banca dati (ivi
compresa la definizione di modelli di certificazioni).
Le stazioni appaltanti avranno l'obbligo di verificare il possesso dei requisiti "esclusivamente
tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici", senza quindi chiedere documenti ai
concorrenti. I partecipanti alle gare potranno qualificarsi alle procedure semplicemente con una
autodichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, mentre sarà cura del
committente che ha bandito la gara, verificare che quanto dichiarato sia conforme alle risultanze
documentali rese disponibili a questo fine dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Conseguentemente a tale impostazione la norma prevede anche che sia soppresso l'obbligo di
presentare sempre la certificazione inerente la regolarità contributiva, elemento che dovrà essere
disponibile on line per ogni stazione appaltante. Se si pensa che una buona parte del contenzioso
che attualmente si verifica nelle gare si colloca proprio nella fase di verifica dei requisiti, si può
comprendere l'elevato grado di semplificazione e snellimento delle procedure che la norma
determina.
Per l'attivazione della BDNCP la bozza di decreto-legge prevede, per tutti i soggetti pubblici e
privati che detengono dati e documenti relativi ai requisiti di partecipazione, un obbligo di messa a
disposizione dell'Autorità; parallelamente gli operatori economici saranno tenuti ad integrare i dati
contenuti nella BDNCP.
Sotto il profilo sanzionatorio la proposta del Governo incide sull'articolo 38, comma 1-ter del
Codice dei contratti pubblici, stabilendo che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione
appaltante segnali il fatto all'Autorità. Se poi l'autorità ritiene che le dichiarazioni siano state rese
con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della
falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, essa può disporre l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Fonte: http://www.oice.it/
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